Ordinanza — n. 27249/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLETI CARMELO nato a CUGGIONO il 16/09/1977 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Falleti Carmelo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e della valutazione di gravità della condotta accertata non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 ss. della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo di ricorso, che solleva, quanto alla ritenuta applicabilità nel caso di specie di un regime di procedibilità di ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 639-bis cod. pen. in riferimento agli articoli 25 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 7 Conv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen, art. 639-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27249/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLETI CARMELO nato a CUGGIONO il 16/09/1977 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Falleti Carmelo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e della valutazione di gravità della condotta accertata non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 ss. della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo di ricorso, che solleva, quanto alla ritenuta applicabilità nel caso di specie di un regime di procedibilità di ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 639-bis cod. pen. in riferimento agli articoli 25 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 7 Conv.
EDU , è manifestamente infondato, avendo da tempo questa Corte (Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003, Lo Russo, Rv. 223908 - 01; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003, Cipolla, Rv. 224302 - 01; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, Vido, Rv. 209146 - 01) chiarito che, ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi «pubblici» - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e «destinati ad uso pubblico» quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto, e che tale principio di diritto, ormai consolidato da circa venti anni, appare rispettoso degli evocati parametri di legittimità costituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.