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Ordinanza — n. 27247/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and misstating suspension grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's attempt to re-evaluate factual findings regarding the defendant's mental state. The defense argued that a lack of psychological intent should have led to acquittal on all charges and granted conditional sentence suspension, but the appellate court had correctly distinguished between the intent required for resistance and the intent for other crimes. The court ruled that the appeal was inadmissible because it sought to provide a different assessment of procedural data and misstated the specific reasons for denying the suspension benefit.

Regesto Legislator

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Art. 606, 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation cannot re-evaluate factual data or provide a different assessment of evidence, and must be specific regarding the grounds for denying discretionary benefits like conditional sentence suspension.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of facts conditional sentence suspension psychological intent procedural law malattia psichica miglioramento dello stato psicologico ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISBONA SALVATORE nato a ACIREALE il 02/12/1972 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 13 aprile 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Lisbona Salvatore responsabile dei reati di lesioni e danneggiamento. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che non si comprendeva come mai Lisbona fosse stato assolto in primo grado dal reato di resistenza in quanto mancava l'elemento psicologico, e condannato invece per i reati di lesioni e danneggiamento; la mancanza dell'elemento psicologico derivava infatti dal fatto che Lisbona non era consapevole di opporsi ai pubblici ufficiali a causa del disturbi psichici da cui era affetto, che avrebbero dovuto comportare l'assoluzione anche dagli altri due reati 1.2 Il difensore lamenta che per lo stesso motivo era illogica la motivazione della sentenza impugnata anche relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, motivata per via dei problemi psichici di Lisbona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che le stesse tendono a fornire una diversa valutazione dei dati processuali, operazione non consentita in sede di legittimità: la Corte di appello ha infatti rilevato che l'assoluzione del ricorrente dal reato di resistenza era corretta perché non vi era l'intenzione di opporsi ai pubblici ufficiali, e quindi non sussisteva il reato proprio di quel reato, mentre lo stato di alterazione psichica in cui era l'imputato non escludeva il dolo degli altri reati contestati (che si atteggia in modo differente). 1.2 Quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il motivo di ricorso è aspecifico in quanto la motivazione della Corte di appello si basa sull'esistenza di precedenti penali del ricorrente, e non dei suoi problemi di natura psichica.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così