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Ordinanza — n. 27246/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper re-evaluation of evidentiary issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical due to inconsistencies in witness testimony and an incorrect legal classification of the crime. The court rejected this, stating that the appeal improperly sought a new evaluation of evidentiary matters already resolved by the appellate court and that the legal characterization was correct based on the potential value of blank checks.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The cassation appeal is inadmissible if it merely proposes a different evaluation of the same evidentiary issues without demonstrating that the error in the lower court's reasoning renders the entire probative argumentation illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence travisamento della prova blank checks value recettazione crime double conformity court costs award assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648 c.p.
Manifestamente infondata è pure la doglianza riguardante l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla richiesta di ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Manifestamente infondata è pure la doglianza riguardante l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla richiesta di ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015
nel caso di ricettazione che abbia ad oggetto assegni o documenti ricettati in bianco, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 31169 del 01/06/2006
264115, Dicecca; Sez. 2, Sentenza n. 31169 del 01/06/2006, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 14895 del 18/12/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALDEGHI MASSIMILIANO nato a MILANO il 29/08/1972 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che, in data 15.6.2020, aveva riconosciuto Massimiliano Aldeghi responsabile dei fatti di ricettazione e truffa a lui ascritti ai capi A) e C) della rubrica e lo aveva condannato alla pena di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Aldeghi lamentando vizio di motivazione per mancanza o manifesta sua illogicità: rileva che i presupposti della affermazione di responsabilità del ricorrente come autore del fatto erano stati oggetto di censura con l'atto di appello che aveva evidenziato le incertezze manifestate dal teste Andrea Biundo che pure aveva riconosciuto in foto l'imputato; segnala ancora la erroneità del contenuto della allegazione documentale del PG; denunzia inoltre la inadeguatezza della motivazione sulla richiesta subordinata di riconoscimento della ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen..

Il motivo è inammissibile finendo per proporre in questa sede una diversa valutazione delle medesime emergenze istruttorie di cui ha ventilato un presunto travisamento; giova rammentare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

La Corte di Appello ha invece circostanziato esattamente tutti i dati di riscontro su cui si fonda la decisione di condanna, quali: il riconoscimento fotografico, le compiute ed esaustive puntualizzazioni fornite dai testi, l'esame dell'imputato, da cui è emersa una versione dei fatti incompatibile rispetto alla programmazione criminosa. Manifestamente infondata è pure la doglianza riguardante l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla richiesta di ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. e che la Corte ha motivato con riferimento al valore "non modesto dell'assegno" che, d'altra parte, era stato acquisito "in bianco" e successivamente riempito al fine di utilizzarlo per acquistare - in condotta truffaldina - un mezzo meccanico di non irrilevante valore.

E più volte questa Corte ha chiarito che non è configurabile la attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. nel caso di ricettazione che abbia ad oggetto assegni o documenti ricettati in bianco, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015, Rv. 264115, Dicecca; Sez. 2, Sentenza n. 31169 del 01/06/2006, Rv. 234681, Pomettiní; Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 18/12/2019, Rv. 279194, PG in proc.

Mahmoud Halima).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che sì stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Amm