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Ordinanza — n. 27245/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality proceedings under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27245/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the lower court's denial of non-prosecution based on Article 131-bis of the Penal Code, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances and merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code non-prosecution grounds legality proceedings admissibility factual complaints rejection repetition of arguments Corte di Cassazione costs and fine circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARBONE DE MATTEIS MAICHOL nato a PESCARA 11 19/09/1987 avverso la sentenza del 14/05/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Parbone De Matteis Maichol; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, che valorizza i due precedenti specifici dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17