Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed personally by the defendant inadmissible. The defendant challenged a conviction for a specific crime, but the court found he lacked standing because he filed the appeal personally after the new procedural rules took effect. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A personal appeal filed by a defendant against a judgment rendered under new procedural rules is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC DRAGAN nato a PRGOMELJE( CROAZIA) il 10/04/1962 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti•) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, il 2 marzo 2020, nei confronti di Radosavljevic Dragan in relazione al reato di cui all' art. 707 cod.pen. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.proc.pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, il 17