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Sentenza — n. 27238/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27238/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27238/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 giugno 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di Ferrari Carlo per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, la mancanza di motivazione relativamente alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla disapplicazione della recidiva.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27238/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, la mancanza di motivazione relativamente alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla disapplicazione della recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione cognizione del ricorso per cassazione difetto di prova del nesso causale altri reati altri capi d'accusa carenza di sostanza economica
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI CARLO nato a BORGONOVO VAL TIDONE il 11/08/1949 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; )

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 giugno 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di Ferrari Carlo per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, la mancanza di motivazione relativamente alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla disapplicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato, alla luce del certificato prodotto in atti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 17/05/