Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27236/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints not permitted in review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gueye Baye Mary inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for crimes under Articles 648 and 474 of the Penal Code, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances or merely repeated arguments already properly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist merely of factual complaints or reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal inadmissibility factual complaints review proceedings penal code crimes procedural costs contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE BAYE MARY nato il 13/11/1974 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gueye Baye Mary; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17