Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of evidence decay due to defense counsel's failure to cite texts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Felicia Russo inadmissible, ruling that the trial court correctly applied the law regarding evidence decay. Russo argued that the trial court erred by declaring certain defense texts decayed due to non-citation, but the court noted the defense had already concluded the hearing without objecting to the lack of testimony examination. The court held that such defects must be raised at the conclusion of the hearing, and their failure to do so resulted in implicit revocation of the evidence, leading to the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The declaration of evidence decay due to non-citation of texts is valid if the defense fails to object to the lack of examination of witnesses at the conclusion of the hearing, thereby implicitly revoking the admissibility of such evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FELICIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/05/1949 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; I FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como che, in data 20 ottobre 2016, aveva riconosciuto Felicia Russo responsabile del delitto di cui all'art. 648bis cod. pen. e la aveva condannata alla pena stimata equa e di giustizia;
2. ricorre per cassazione il difensore della Russo lamentando violazione di legge ed inesistenza e/o illogicità della motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dibattimentale di alcuni testi della difesa, rispetto ai quali il Tribunale aveva dichiarato decaduta la prova per mancata citazione degli stessi da parte del difensore;
3. la parte civile costituita Poste Vita spa ha trasmesso una memoria difensiva e le proprie conclusioni con la richiesta di condanna dell'imputata alla rifusione delle spese della fase.
4. Il ricorso è inammissibile. A prescindere, infatti, dalla questione concernente la possibilità di dichiarare la decadenza dalla prova quale conseguenza della mancata citazione dei testi per l'udienza, è sufficiente rilevare come il Tribunale avesse provveduto in tal senso all'udienza del 20.10.2016 con ordinanza che non era stata oggetto di eccezione alcuna poiché il difensore, alla chiusura della istruttoria dibattimentale si era limitato a concludere per la assoluzione in via principale e, in subordine, per la riqualificazione del fatto contestato come riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 379 cod. pen..
Ed è invece pacifico che la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assiste e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 42182 del 16/10/2012, Statella ed altri, Rv. 254338 - 01).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ed alla rifusione delle spese della parte civile Poste Vita spa che liquida in Euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così de