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Ordinanza — n. 27233/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of evidence due to procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27233/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Ermanno Cova for the crime of Article 644 of the Penal Code. The appellant argued that the appellate court failed to order the examination of a new witness and committed a motivation defect regarding the credibility of the victim. The court rejected these claims, stating that the appeal did not demonstrate gaps in the reasoning or that the omitted evidence was decisive enough to alter the factual outcome.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. d) e) c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: A cassation appeal alleging the non-admission of decisive evidence is inadmissible unless it proves the lower court's reasoning contains manifest illogical gaps or that the evidence was newly discovered after the first instance judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-admission of evidence defect of motivation criminal procedure code credibility of victim falsa dichiarazione della parte truffa in materia di credito rimborso del mutuo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. d) c.p.p.
ricorre per cassazione il difensore del Cova articolando tre motivi: 2.1 con il primo motivo lamenta mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
ricorre per cassazione il difensore del Cova articolando tre motivi: 2.1 con il primo motivo lamenta mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett.
Art. 603 c.p.p.
solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell'art. 603, comma secondo, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 644 cod. pen
La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 22.5.2018, il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto Ermanno Cova responsabile del delitto di cui all'art. 644 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018
Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018
Sez. 2, Sentenza n. 44313 del 11/11/2005
274337 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006
232772 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, PG in proc.
Sez. 5, Sentenza n. 34643 del 08/05/2008
Sez. 5, Sentenza n. 34643 del 08/05/2008, PG e De Carlo ed altri, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 3972 del 28/11/2013
240995 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3972 del 28/11/2013, Inguì, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011
Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013
13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVA ERMANNO nato a ARLUNO il 16/06/1940 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 22.5.2018, il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto Ermanno Cova responsabile del delitto di cui all'art. 644 cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore del Cova articolando tre motivi: 2.1 con il primo motivo lamenta mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett. D) cod. proc. pen. poiché la Corte avrebbe ingiustamente respinto la richiesta di integrazione probatoria con la escussione di un teste di riferimento la cui esistenza era emersa nel corso della istruttoria dibattimentale dalle parole della parte civile, dello stesso imputato e di altro teste e che avrebbe potuto riferire in ordine ad un pagamento eseguito dal Dragoni smentendo in tal modo la versione della persona offesa già poco credibile per una serie di circostanze specificamente indicate.

Il motivo è manifestamente infondato: in tema di ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata con il ricorso per cassazione qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577 - 01).

In ogni caso, poi, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett.

d) cod. proc. pen. solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.; negli altri casi, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio Luca, Rv. 274337 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv. 232772 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, PG in proc. Bartalini ed altri, Rv. 235654 - 01;

Sez. 5, Sentenza n. 34643 del 08/05/2008, PG e De Carlo ed altri, Rv. 240995 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3972 del 28/11/2013, Inguì, Rv. 259136 - 01). Va rilevato, in primo luogo, che i rilievi formulati dalla difesa riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo;

Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). Va ribadito, infatti, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.2 vizio di motivazione ex art. 606 lett. E) cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello si è limitata a ripercorrere la motivazione del Tribunale riportandone integralmente il contenuto di fatto omettendo di argomentare il proprio autonomo apprezzamento ed il proprio percorso logico. Va rilevato, in primo luogo, che i rilievi formulati dalla difesa riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass.

Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). Va ribadito, infatti, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.3 vizio di motivazione ex art. 606 lett. E) cod. proc. pen.: segnala come entrambe le sentenze di merito siano contraddittorie laddove sostengono che il Dragoni sia credibile nonostante fosse stato ritenuto scorretto e dalla condotta non lineare omettendo tuttavia ogni approfondimento su tale aspetto e non considerando la precostituzione di prove a carico selezionando le conversazioni registrate e non restituendo nemmeno quanto asseritamente ricevuto dall'imputato.

Si tratta di rilievo che finisce per contestare in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità risolvendosi nel sottoporre alla Corte doglianze che nemmeno riescono a prospettare una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

La Corte di Appello ha preso atto delle considerazioni difensive concernenti in particolare la complessiva attendibilità della persona offesa di cui non ha ignorato lo scorretto comportamento ma ha richiamato, a conforto della ricostruzione operata dal Tribunale, le risultanze delle conversazioni registrate dal Dragoni e gli appunti manoscritti dallo stesso Cova; su tali aspetti, peraltro, il ricorso è sostanzialmente generico perché si limita a dedurre la arbitrarietà e la "maliziosità" della "selezione" delle conversazioni registrate dalla costituita parte civile senza, tuttavia, superare le considerazioni della Corte circa il contrasto tra il loro contenuto e la versione difensiva proposta.

Ed è proprio sulla scorta della complessiva valutazione degli elementi acquisiti - ben lungi dal risolversi nelle sole parole della persona offesa - che la Corte ha respinto la richiesta difensiva di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con la escussione di un teste di riferimento che avrebbe dovuto riferire su circostanze giudicate non essenziali alla luce degli elementi complessivamente acquisiti.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua