Criminal appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant, Mecaj Oltjon, challenged the agreement on stalking and home invasion violations but failed to cite the specific statutory grounds required by law. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to issues regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or sentencing legality, none of which were raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECAJ OLTJON nato il 15/08/1991 avverso la sentenza del 19/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Mecaj Oltjon ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torre Lecce, • indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di atti persecutori e violazione di domicilio; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigl nsore Il Presi