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Ordinanza — n. 27158/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defense lawyer lacked authorization to appear before the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27158/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Criaco Santa inadmissible without formal proceedings. The defense lawyer lacked the specific authorization required to represent the client before this supreme court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if the defense lawyer is not authorized to practice before this court, resulting in the rejection of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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defense lawyer authorization Court of Cassation criminal appeal inadmissibility legitimacy of appeal court costs and fine falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen., in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIACO SANTA nato a AFRICO il 02/10/1959 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputata Criaco Santq, ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato previsto dall'ari:. 483 cod. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consiglier, estnsore Il Presidente