Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty agreement rights under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the defendant's waiver of the penalty agreement in the second instance barred further litigation. The appellant contested the sentence and liability, but the court held that the new Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure grants the parties a dispositive power with preclusive effects on the entire process, including the appeal stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of the penalty agreement under Art. 599-bis c.p.p. constitutes a preclusive act that bars any subsequent appeal regarding the penalty or liability, rendering such appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO FRANCESCO nato a BARLETTA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO/dato avviso alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Di Salvo Francesco ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che i motivi proposti — che contestano l'entità della pena inflitta e il riconoscimento della responsabilità —non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consiglier estensore Il Presiden