Ordinanza — n. 27155/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEBBIONE ANGELO nato a TORRE DEL GRECO il 23/03/1991 avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Nebbione Angelo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché non risulta essere stata richiesta l'applicazione del beneficio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché non risulta essere stata richiesta l'applicazione del beneficio;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEBBIONE ANGELO nato a TORRE DEL GRECO il 23/03/1991 avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Nebbione Angelo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché non risulta essere stata richiesta l'applicazione del beneficio;
Considerato, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gi gno 2022 Il Consiglie're es nsore Il Presidente