Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as it lacks statutory grounds under Art. 448 CP. Pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible without procedural formalities. The appellant, Liuzzi Rocco, challenged the sentence but failed to cite one of the four specific grounds permitted by law for attacking plea agreements. Consequently, the court ruled that the appeal was outside the scope of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to four statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZI ROCCO nato a MESAGNE il 03/11/1989 avverso la sentenza del 26/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; • Rilevato che Liuzzi Rocco ricorre avverso la sentenza delyTribunale di Lecce, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per i reati di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere tsten ore li Presidente