Ordinanza — n. 27153/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO MELANIA nato a SAN SEVERO il 23/08/1992 avverso la sentenza del 01/12/2020 del GIUDICE DI PACE di SAN SEVEROidato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; h Rilevato che l'imputata Santoro Melania impugna la sentenza del Giudice di Pace di San Severo, indicata in epigrafe, che l'ha condannata per il reato di lesioni; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27153/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO MELANIA nato a SAN SEVERO il 23/08/1992 avverso la sentenza del 01/12/2020 del GIUDICE DI PACE di SAN SEVEROidato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; h Rilevato che l'imputata Santoro Melania impugna la sentenza del Giudice di Pace di San Severo, indicata in epigrafe, che l'ha condannata per il reato di lesioni; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere es ensore Il Presidente