Appeal dismissed for inadmissibility as it contained only merit complaints rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against the lower court's factual findings regarding a threat charge, claiming the reasoning was incorrect. The court rejected this because the appeal relied solely on dissatisfaction with the judgment's merits, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on mere complaints regarding the merits of the case, as it attempts to obtain a factual reconstruction using criteria different from those adopted by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCITO VITTORIO nato a SANTA MARIA DEL CEDRO il 11/11/1940 avverso la sentenza del 12/11/2018 del GIUDICE DI PACE di SCALEAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Nocito Vittorio impugna la sentenza del Giudice di Pace di Scalea, indicato in epigrafe, che ha condannato l'imputato per il reato di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze di merito e tende ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di pace, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier/e/esten ore Il Presidente