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Ordinanza — n. 27148/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for lack of standing and procedural waiver, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27148/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Arleo Pietro and Loria Vincenzo inadmissible. Arleo withdrew his appeal, which the court treated as an irrevocable waiver, while Loria's appeal was rejected because the sentencing judgment was sufficiently motivated under criminal code principles. Consequently, both appellants were ordered to pay court costs and fines to the state.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks standing or has waived the right to appeal, and a sentencing decision is valid if the reasoning adheres to legal principles and logical canons without needing exhaustive enumeration of all statutory factors.

Parole chiave

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lack of standing procedural waiver criminal appeal sufficient motivation court costs irrevocable waiver sentencing review clausula rebus sic stantibus

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARLEO PIETRO nato a BORDIGHERA il 07/12/1985 LORIA VINCENZO nato a SALERNO il 05/08/1986 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Arleo Pietro e Loria Vincenzo ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di Appello di Genova in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., quanto alla posizione di Arleo, e in parziale riforma sul trattamento sanzionatorio, quanto a Loria;

Considerato che il ricorso di Lana Vincenzo, con il quale il ricorrente lamenta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Considerato che Arleo Pietro ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che tale rinunzia rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso di Loria Vincenzo deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, inoltre, che il ricorso di Arleo Pietro deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché Loria Vincenzo al versamento della somma di tremila euro e Arleo Pietro al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22gLugno 2022 Il consi en