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Ordinanza — n. 27144/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft recidivism due to proper contestation and concrete assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27144/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft based on specific recidivism. The appellant argued that recidivism was not properly contested, but the court found the procedural contestation valid and the merit court's evaluation concrete and compliant with Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The recidivism requirement is satisfied if the lower court concretely examines the relationship between the current offense and prior convictions to verify a persistent criminal inclination, rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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specific recidivism aggravated theft Article 133 Penal Code procedural contestation criminal inclination inadmissible appeal court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016
n. 43438 del 2010
270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv.
n. 35526 del 2013
248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv.
n. 19170 del 2015
256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv.
n. 35738 del 2010
263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO SALVATORE nato a NOTO il 19/01/1986 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Franco Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stata condannato per il solo reato di furto aggravato, riconosciuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della recidiva a fronte della mancata contestazione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la recidiva risulta ritualmente contestata (si veda il decreto che ha disposto il giudizio) e che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier esènsore Il