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Ordinanza — n. 27139/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as facts and sentencing comparisons are within trial court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27139/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in its factual assessment and failed to properly weigh mitigating circumstances against aggravating ones. The court rejected these claims, ruling that such evaluations are discretionary acts of the trial court that fall outside the scope of cassation review unless they involve arbitrary reasoning or logical fallacies.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge mere factual grievances or request a re-evaluation of discretionary sentencing comparisons, as these fall within the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual grievances cassation sentencing discretion review mitigating circumstances aggravating circumstances azione civile pubblica istigazione a delinquere tentato omicidio intenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 69 c.p.p.
art. 4 legge 110/1975
e dall'art. 4 legge 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AILENII EMANUEL nato il 27/03/1981 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ailenii Emanuel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reati previsti dall'art. 56-582,585 cod. pen. e dall'art. 4 legge 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art.69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giu o 2022 Il consigliere est nsore Il Presiden