Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant lacked necessary critical analysis of the lower court's arguments. The appellant complained about the lack of specific reasoning regarding the punitive treatment, but the court found this generic and unrelated to the actual decision. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure for failing to meet specificity requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, meaning they are either too generic or fail to correlate with the reasons given by the court below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGLIONE SIMONE nato a TORINO il 29/11/1990 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Baglione Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consig stensore Il Preside