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Ordinanza — n. 27137/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft convictions for lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27137/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Reano Anna Maria and Rahal Tahar inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for denying general mitigating circumstances and for the increased sentence due to recidivism. The court rejected these claims, ruling that the first-instance judgment adequately referenced the decisive elements and that the second argument merely repeated previously dismissed points.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the lower court's denial of mitigating circumstances or sentencing increases is based on a congruent reference to the relevant facts, as the law does not require an exhaustive enumeration of every element.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility mitigating circumstances denial sentencing recidivism insufficient reasoning standard aggravated theft conviction imputazione di furto partecipazione al reato commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REANO ANNA MARIA nato a TORINO il 23/03/1974 RAHAL TAHAR nato il 27/12/1948 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Reano Anna Maria e Rahal Tahar ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili per i reati di furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 5 della sentenza);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano la carenza della motivazione sugli aumenti di pena effettuati per la ritenuta continuazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 g,iti io 2022 Il consigliepé,es nsore Il Presidente