Cassation appeal dismissed for inadmissibility as ground is mere factual complaint barred by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Violetta Jankovic's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability, but the court rejected this as a mere factual complaint. Such arguments are strictly prohibited in cassation proceedings, which only review legal errors, not factual re-evaluations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: Mere complaints regarding factual findings or alternative readings of evidence are inadmissible in cassation proceedings, as the supreme court's review is limited to legal errors and specific procedural violations.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC VIOLETTA nato a TORINO il 15/08/1973 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Jankovic Violetta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha riformato la pronunzia di primo grado, condannando l'imputata per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 • ..'no 20