Cassation court dismisses appeal for threat conviction due to inadmissibility of new grounds and lack of weapon aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro Diano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different application of the threat statute and claimed the weapon used was a toy, but the court found these arguments either already addressed or contrary to established precedent. Consequently, the court rejected the appeal because the third ground was new and not raised in the lower court, while the other grounds failed legal scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds not raised in the lower instance or if its arguments contradict settled case law regarding statutory aggravations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANO ALESSANDRO nato a ABRIOLA il 01/11/1942 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Diano Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, trattandosi di una pistola giocattolo, è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 10179 del 17/01/2013 Rv. 25465); Considerato che il terzo motivo di ricorso è inedito, perché non risulta proposto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier este ore Il Presidente