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Ordinanza — n. 27132/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on threat conviction due to improper prescription calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27132/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Poltronieri Andressa inadmissible regarding her conviction for threats. The lower court had recognized her responsibility, but the appeal argued the prescription period began earlier than the judgment date. The court found the argument infounded because the statutory suspensions totaled 552 days, meaning the prescription period matured after the judgment was issued.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. proc. pen.; The prescription period for criminal offenses is interrupted by specific suspensions, and an appeal challenging the start date is inadmissible if the calculated suspensions prove the period matured post-judgment.

Parole chiave

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criminal prescription period statutory suspensions threats conviction inadmissible appeal Cassazione decision minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. proc. pen.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLTRONIERI ANDRESSA nato a VITTORIA il 17/10/1970 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Poltronieri Andressa ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del Giudice di Pace di Foggia che ha riconosciuto responsabile l'imputata per il reato di minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la decorrenza del termine prescrizionale in data antecedente alla pronuncia, è manifestamente infondato poiché, come risulta dagli atti processuali, le sospensioni ex art. 159 cod. peri. da computare sono pari a 552 giorni e, pertanto, la prescrizione è maturata in data successiva alla sentenza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 I