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Ordinanza — n. 27131/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for appeal against peace court acquittals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of an acquittal for threats and injuries, arguing flaws in the reasoning. The court rejected these claims because appeals against peace court acquittals cannot be based on general dissatisfaction with the motivation, and the cited grievances were merely factual disputes rather than specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against appellate judgments confirming acquittals by peace courts are inadmissible if based solely on dissatisfaction with the motivation, as such censure is not permitted in this specific jurisdictional context.

Parole chiave

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inadmissible appeal peace court acquittal lack of specific grounds motivation review court costs and fine violenza domestica aggressione fisica lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'ORIANO RAFFAELA nato a FIRENZE il 21/08/1957 nel procedimento a carico di: SQUITIERI MARIA nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 15/04/1945 avverso la sentenza del 03/06/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che la parte civile D'oriano Raffaela fv1ari ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, in sede d'appello, ha confermato la pronunzia assolutoria emessa dal giudice di pace nei confronti di Squitieri Maria i reati di minaccia e lesioni;

Considerato che le doglianze proposte con il ricorso, con le quali la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base delle pronunzie assolutorie, sono inammissibili in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692. Tali censure non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Considerato, inoltre, le doglianze proposte sono versate in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d