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Ordinanza — n. 27130/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft, ruling the attempt argument is inadmissible due to prior rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27130/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Halilovic Maddalena inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for aggravated theft should be reclassified as attempted theft, but this claim was already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The Court found the appeal's sole ground to be a repetition of arguments previously dismissed with correct legal reasoning, necessitating the rejection of the request.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole grounds are a repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments aggravated theft attempted theft Cassation procedure furto aggravato truffa aggravata aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MADDALENA nato a BOLOGNA il 14/05/1998 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Halilovic Maddalena ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erronea qualificazione del fatto, assumendo che il reato debba essere derubricato nella fattispecie del tentativo di furto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consigli ensore Il Presidente