Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to challenge substantive facts or cite specific errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Racana Nicola inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the second and third-instance judgment confirming his conviction for aggravated theft, arguing contradictions in the reasoning regarding voluntary surrender. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of evidence rather than pointing to specific procedural violations or misinterpretations of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or an alternative reading of sources without identifying specific errors in the lower courts' assessment of facts or legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACANA NICOLA nato a POTENZA il 05/05/1975 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Racana Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendola sussistenza della desistenza volontaria, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranei al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier sore Il Presid