Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prior waiver of penalty reduction agreement under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities because the applicant had previously waived the right to contest the penalty amount through a settlement agreement. The applicant argued that the appeal challenged the severity of the sentence, but the court held that such arguments are precluded once a party accepts a concordato under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the waiver extends to the entire litigation process, including the cassation stage, and ordered the applicant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The waiver of the right to request a penalty reduction agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure constitutes a preclusive waiver that bars any subsequent cassation appeal challenging the penalty's severity, rendering such appeals inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUCIANELLI BRUNO nato a FILOTTRANO il 05/02/1956 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Crucianelli Bruno ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto —che contesta l'entità della pena inflitta— non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processualì e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gi no 2022 Il Consi stensore Il Pr