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Ordinanza — n. 27126/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming procedural violation regarding evidence evaluation rules under Art. 192. The court holds such violations are not automatically nullifying. The appeal is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Falcone Elio and Ciriello Anna Mafalda inadmissible, upholding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that the lower court violated procedural rules on evidence evaluation under Article 192 of the Code of Criminal Procedure, but the Supreme Court ruled that such violations do not constitute grounds for nullity unless they cause specific procedural invalidity. Consequently, the court rejected the claim of error in law and dismissed the request for generic mitigating circumstances as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 192, 533, 606 c.p.p.; The Court holds that violations of rules on evidence evaluation are not automatically nullifying and are only admissible if they result in a specific procedural invalidity of the judgment.

Parole chiave

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procedural violation evidence evaluation nullity of judgment error in law Code of Criminal Procedure inadmissible appeal mitigating circumstances perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
- oìche ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di furto aggravato; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 533 cod. proc. pen.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
- oìche ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di furto aggravato; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
art. 606 cod.proc.pen
b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012
ai fini della deducibilità della violazione dì legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015
253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv.
Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016
264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorellí e altro, Rv.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020
274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997
c dello stesso articolo) della denuncíabilítà della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALCONE ELIO nato a AVELLINO il 04/02/1982 CIRIELLO ANNA MAFALDA nato a FLUMERI il 18/07/1952 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Falcone Elio e Ciriello Anna Mafalda ricorrono avverso la sentenza della Corte , di Appello di .. - oìche ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di furto aggravato; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, peraltro, che inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione dì legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorellí e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denuncíabilítà della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 13 della sentenza);

Considerato che, inoltre il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglie