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Ordinanza — n. 27123/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding store manager's standing to file complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Bottone Gerardina and Bottone Daniela inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that a store manager lacked standing to file a complaint and that the court failed to apply Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims, citing established precedent that store managers are legitimate victims due to their responsibility for goods on sale, and noting the second argument was already properly addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.; Art. 131 bis c.p.: The court established that a store manager possesses legitimate standing to file a criminal complaint for theft as a person directly offended by the crime, and that arguments regarding the non-application of specific penal provisions must be substantiated with new legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility store manager victim standing aggravated theft conviction Article 131 bis Penal Code legitimate victim status imputazione di furto furti connessi colpa concomitante

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.
Art. 131 bis c.p.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010
Sez. 5, Sentenza n. 3736 del 04/12/2018
248451; si veda anche, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 3736 del 04/12/2018 -dep.
n. 8094 del 2014
275342; nonché, in senso conforme, n. 8094 del 2014 rv.
n. 11968 del 2018
259289 - 01, n. 11968 del 2018 rv.
n. 41592 del 2010
272696 - 01, n. 41592 del 2010 rv.
n. 55025 del 2016
249416 - 01, n. 55025 del 2016 rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOTTONE GERARDINA nato a POLLA il 19/05/1972 BOTTONE DANIELA nato a BIELLA il 27/11/1982 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bottone Gerardina e Bottone Daniela ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per il reato di furto aggravato;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale le imputate si dolgono della mancanza di legittimazione del soggetto che ha proposto querela, è versato in fatto ed è in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale anche il commesso di un centro commerciale è legittimato in proprio a proporre querela per il furto, in quanto persona offesa dal reato, poiché, in tale ipotesi delittuosa, detta qualità spetta non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita (Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010 Rv. 248451; si veda anche, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 3736 del 04/12/2018 -dep. 25/01/2019- Rv. 275342; nonché, in senso conforme, n. 8094 del 2014 rv. 259289 - 01, n. 11968 del 2018 rv. 272696 - 01, n. 41592 del 2010 rv. 249416 - 01, n. 55025 del 2016 rv. 268906);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decisoil 2 j/ »ugno 2022 Il consig ere e ensore Il Presi