Sentenza — n. 27122/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di om. ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Chirtoaca Ion era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso la sentenza ricorre l'imputato eccependo, con unico motivo, la nullità degli atti per omessa notifica del decreto di citazione al difensore e al proprio assistito.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27122/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è fondato e, pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è ormai decorso del termine di prescrizione del reato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIRTOACA ION nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di om. ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Chirtoaca Ion era stato condannato per il reato di furto aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato eccependo, con unico motivo, la nullità degli atti per omessa notifica del decreto di citazione al difensore e al proprio assistito.
3. Il motivo è fondato e, pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è ormai decorso del termine di prescrizione del reato.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consiglie esténsore Il Presidente