Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Kulla Jetmir inadmissible due to a lack of specific grounds in the first and only reason cited. The appellant argued the lower court's reasoning on criminal liability was illogical, but failed to provide a critical analysis of the specific arguments used by the trial court. Consequently, the court applied the principle that generic complaints without a clear correlation to the decision's reasoning violate procedural requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, meaning they are too generic or fail to correlate with the reasoning of the decision being challenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KULLA JETMIR nato il 03/11/1977 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Kulla Jetmir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consi • ;ere es ensore Il Presidente