Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as argument repeats already rejected first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Dumitrache Meda inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to grant a statutory mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court determined this claim was a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the first-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; An appeal based on a mitigating circumstance previously rejected by the court of first instance is inadmissible if it merely reproduces the same arguments without new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRACHE MEDA nato il 29/08/1982 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Dumitrache Meda ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglie e este sore Il Presidente