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Ordinanza — n. 27120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as argument repeats already rejected first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Dumitrache Meda inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to grant a statutory mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court determined this claim was a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the first-instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; An appeal based on a mitigating circumstance previously rejected by the court of first instance is inadmissible if it merely reproduces the same arguments without new elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repeated arguments rejection statutory mitigating circumstance Article 62 Penal Code Cassazione Roma decision delitto furto di lieve entità scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRACHE MEDA nato il 29/08/1982 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Dumitrache Meda ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglie e este sore Il Presidente