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Ordinanza — n. 27119/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as first instance court already properly rejected the suspension of sentence request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27119/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for aggravated theft and burglary, arguing against the denial of a suspended sentence. The court found the appeal's sole ground repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds suspended sentence theft aggravated procedural economy indagine per furto prove acquisite illegalmente furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIONELLO SERGIO nato a PERNUMIA il 08/11/1969 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Sergio Lionello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato - previa riqualificazione giuridica- per i reati di furto aggravato e furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il diniego della sospensione condizionale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 ensore Il Pr