Italian Court dismisses appeal against aggravated theft and threat conviction as inadmissible due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Boutlata Abderrazak inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for aggravated theft, threats, and a specific offense under Law 110/1975, arguing for non-application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the first argument was already properly examined and dismissed, while the second regarding sentencing was found baseless as the lower court's reasoning was legally sound and logically consistent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 4 comma 3 I. 110/1975; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of previously examined and rejected arguments or if the sentencing decision is manifestly unfounded due to adequate motivation adhering to legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLATA ABDERRAZAK nato a OULED MBAREK( MAROCCO) il 02/05/1979 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato Boutlata Abderrazak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per i reati di furto aggravato, minaccia e per quello previsto dall'art. 4 comma 3 I. 110/1975;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in riferimento all'art. 4 comma 3 I. 110/1975, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ti'. gno