Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27116/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for theft and assault as legally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against their criminal convictions inadmissible. The defendants challenged the sentencing and the denial of probation, arguing for a more lenient treatment or reconsideration of mitigating factors. The court rejected these claims, ruling that the lower court's decision was sufficiently motivated according to statutory requirements and established legal principles regarding sentencing discretion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a criminal judgment is immune from appeal if the sentencing decision is adequately motivated in accordance with the law and logical canons, and that the trial judge is not obligated to examine every element listed in the probation statute if they have identified sufficient prevailing factors against its application.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing discretion probation denial judicial motivation Cassazione ordinanza tentato furto furto di lieve entità perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020 Rv. 279206
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020 Rv. 279206); nella specie, la Corte territoriale ha specificamente motivato sul diniego della sospensione condizionale (pag.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO ROCCO nato a CERIGNOLA il 24/04/1968 FORNARO EMIDIO nato a GROTTAGLIE il 30/12/1978 URSU CONSTANTIN NICOLAE nato il 18/09/1974 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Fornaro Emidio, Bruno Rocco e Ursu Costantin Nicolae ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di tentato furto pluriaggravato, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale;

Rilevato che il difensore di Ursu ha depositato memoria; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di Fornaro Emidio e Bruno Rocco, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

Considerato che il primo motivo ed unico motivo di ricorso di Ursu Costantin Nicolae, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale, è manifestamente infondato poiché il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020 Rv. 279206); nella specie, la Corte territoriale ha specificamente motivato sul diniego della sospensione condizionale (pag. 5 della sentenza);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 siugno 2022 Il consigli nsore