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Ordinanza — n. 27114/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints lacking specific legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zallocco Umberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of aggravated theft convictions based on factual grievances rather than legal errors. The court rejected these arguments because mere complaints about facts do not constitute valid grounds for a cassation review, which is limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances or requests for re-evaluation of evidence are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation's legal review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints aggravated theft conviction legal review limitation court costs and fine imputazione di furto furto di lieve entità accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALLOCCO UMBERTO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 21/03/1953 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Zallocco Umberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il icorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della srn a di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22