Italian Court dismisses appeal on attempted theft, ruling discretionary sentencing comparisons are not reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Jeddi Rachid inadmissible regarding his conviction for attempted aggravated theft. The court found the arguments concerning the comparison of mitigating and aggravating circumstances, as well as the denial of generic mitigating factors, to be manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's discretionary sentencing decisions were sufficiently motivated and fell outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; The court's discretionary evaluation of the equivalence between mitigating and aggravating circumstances, provided it is not arbitrary and sufficiently motivated, escapes cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEDDI RACHID nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 29/07/1995 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Jeddi Rachid ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso -che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. della circostanza attenuante sulla contestata aggravante- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 1 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglre esnsore Il Presi