Ordinanza — n. 27112/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACINTO DEBORA nato a SANT'OMERO il 03/02/1987 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Di Giacinto Debora ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata -previa riqualificazione giuridica- per i reati di furto aggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta iI difetto di legittimazione del soggetto che ha presentato querela ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27112/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACINTO DEBORA nato a SANT'OMERO il 03/02/1987 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Di Giacinto Debora ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata -previa riqualificazione giuridica- per i reati di furto aggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta iI difetto di legittimazione del soggetto che ha presentato querela ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consigre e ensore Il Presidente