Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27111/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as admissible grounds are mere factual complaints and lack legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luigi Fava's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Fava argued for the application of an aggravating circumstance regarding public exposure and requested generic mitigating circumstances, which the lower court denied. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints barred in cassation, while the second lacked merit as the lower court provided sufficient reasoning for denying the requested mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or unsupported requests for mitigating circumstances are inadmissible if the lower court provided adequate reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal factual complaints in cassation generic mitigating circumstances aggravating circumstance public exposure reasoning in lower court tentato furto furto di lieve entità indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVA LUIGI nato a RECANATI il 05/09/1970 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; • Rilevato che Fava Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 7 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier est nsore Il President