Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints lacking specific legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal filed by Gianluca Cassaro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for aggravated theft, arguing against the factual basis of the liability declaration. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints on facts rather than specific legal errors, which are outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 3 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints on facts or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific legal errors or procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSARO GIANLUCA nato a MONTEGRANARO il 30/09/1988 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Cassaro Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 giugno 2022 nsore