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Ordinanza — n. 27108/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated attempted theft conviction for manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal against the second-instance conviction for aggravated attempted theft inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient by referencing key elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reference to decisive elements satisfies the requirement for denying requested mitigating circumstances.

Parole chiave

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aggravated attempted theft generic mitigating circumstances manifestly unfounded appeal inadmissible appeal court costs and fine tentato furto furto aggravato truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKOUCHE YOUNESS nato il 31/10/1990 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; t Rilevato che Akouche Youness ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato - previa riqualificazione giuridica- per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier stensore Il Presidente