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Ordinanza — n. 27104/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning. The court ruled that a mere reference to the decisive elements is adequate, rendering the appeal's complaint manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provided a congruent reference to the decisive elements considered.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal sufficient reasoning standard criminal procedure appeal manifestly unfounded complaint luogo del reato danneggiamento reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOS SOLGORRE JOSE CARLOS nato il 18/05/1990 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Campos Solgorre Jos& Carlos ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentata violazione di domicilio e lesioni; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 4 della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 nsore I