Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27101/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding fraud bankruptcy conviction reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27101/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the appellant's arguments. The appellant challenged the lower court's reasoning on fraud bankruptcy but failed to critically analyze the specific arguments used by the trial and appellate courts. Consequently, the court applied the principle that generic complaints without a direct correlation to the judge's reasoning violate procedural requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to critically analyze the reasoning of the decision under review or by showing no correlation between the appellant's arguments and the judge's explicit justifications.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds inadmissible appeal fraud bankruptcy conviction procedural defect correlation of arguments documenti mancanti bancarotta fraudolenta documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPELLEGRINI MARIA LUISA nato a LODI il 12/09/1949 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Sampellegrini Maria Luisa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.