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Ordinanza — n. 27099/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming false domicile indication does not constitute perjury under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27099/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lat Abdu inadmissible regarding a conviction for perjury based on false domicile information. The appellant argued that false address details do not constitute the crime of perjury, but the court rejected this, citing established precedent that residence and domicile are essential personal qualities defining individual identity. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; False indications regarding residence or domicile do not constitute perjury because they pertain to personal qualities that define the individual's identity, as confirmed by consolidated case law.

Parole chiave

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Italian Penal Code Perjury Offense False Domicile Personal Identity Corte di Cassazione Inadmissible Appeal Residence Indication imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod.
art. 495 cod. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1789 del 08/11/2011 Rv. 251713
Sez. 5, n. 26073 del 09/06/2005 Rv. 232340
Sez. 5, n. 26073 del 09/06/2005 Rv. 232340); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAT ABDU nato il 04/09/1989 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lat Abdu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per i reati previsti dall'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 e 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto la falsità è afferente alla sola indicazione del domicilio, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le indicazioni circa la propria residenza e/o domicilio rientrano nel novero delle qualità e condizioni personali e, pertanto, concorrono a individuare l'identità della persona (Sez. 5, n. 1789 del 08/11/2011 Rv. 251713;

Sez. 5, n. 26073 del 09/06/2005 Rv. 232340); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 nso