Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints and rejects alternative fact readings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for tax evasion, claiming the lower court incorrectly denied specific mitigating circumstances and misinterpreted factual elements. The court rejected these arguments, ruling that the appeal consisted solely of factual complaints and an impermissible alternative reading of facts already properly evaluated by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist merely of factual complaints or propose an impermissible alternative reading of facts already correctly evaluated by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Viscillo Mario, nato a Foggia il 14/1/1992 avverso la sentenza del 28/4/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. in ragione della valutazione di circostanze di fatto di cui il ricorrente propone una inammissibile lettura alternativa; ineccepibili anche le valutazioni della Corte di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche alla stregua della prossimità temporale delle precedenti condanne e delle concrete modalità del fatto, apprezzate negativamente ai fini della capacità a delinquere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis