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Ordinanza — n. 27097/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints and merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Eduardo Catapano inadmissible because the grounds constituted mere complaints rather than legal arguments. The lower court had already properly evaluated the denial of the non-prosecution plea under Article 131-bis of the Penal Code regarding specific custody violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist of mere complaints on facts or reproduce arguments already examined by the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints non-prosecution plea custody violations Article 131-bis procedural costs Cassa delle ammende assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Catapano Eduardo, nato a Taranto il 22/3/1994 avverso la sentenza del 26/1/2022 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto connotato dalla violazione di più prescrizioni relative alle modalità della custodia domiciliare ed alla impossibilità di apprezzare la durata dell'allontanamento; i. 4 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delV ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso