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Ordinanza — n. 27096/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against evasion conviction as arguments are inadmissible due to prior merit court review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Borgia inadmissible regarding his conviction for tax evasion. The appellant argued against the denial of the non-prosecution plea under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments were merely reiterations of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because the legal grounds raised did not constitute new admissible grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Arguments concerning the denial of the non-prosecution plea are inadmissible in cassation if they merely reproduce issues already adequately examined and rejected by the court of first instance on the ground of habitual conduct.

Parole chiave

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tax evasion conviction non-prosecution plea Article 131-bis cassation inadmissibility habitual conduct reiteration of arguments procedural bar esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Borgia Giovanni, nato a Messina il 12/7/1977 avverso la sentenza del 31/1/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della ritenuta abitualità della condotta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dely ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il