Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27095/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27095/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Costantino Michele inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of evasion, but the court determined his arguments were merely complaints about facts already reviewed and rejected by the trial judge. Consequently, the court held that the appeal lacked the necessary legal grounds required for admissibility in a final review proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they consist solely of complaints about facts or reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
final review proceedings inadmissible appeal mere factual complaints evasion charge court costs and fine aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Costantino Michele, nato a Bari il 20/7/1966 avverso la sentenza del 26/4/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla configurabilità del reato di evasione, correttamente ritenuto sussistente in ragione delle concrete modalità del fatto inidonee ad integrare una violazione di mere prescrizioni accessorie della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto l'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delW ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il