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Ordinanza — n. 27094/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion as mere complaints lacking legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giannino Santo inadmissible regarding his conviction for tax evasion. The appellant argued against the sentence, but the court found the grounds to be mere complaints rather than valid legal arguments. Consequently, the appeal was rejected because the issues were already adequately examined by the lower court on facts and sentencing treatment.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; mere complaints or reiteration of facts already judged do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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tax evasion appeal inadmissible grounds mere complaints cassation review sentencing treatment esenzione dalla pena adeguamento della pena aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giannino Santo, nato a Messina il 17/7/1979 avverso la sentenza del 24/1/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito su un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione, ai fini del diniego di applicazion delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il